ELEZIONI 2018: LA PROPOSTA DELLA C.L.N.

28.11.17

ELEZIONI 2018 - ROSATELLUM 2.0: ISTRUZIONI PER L'USO di Programma 101

ELEZIONI 2018
Note tecniche per la presentazione elettorale

Tanti sono gli ostacoli frapposti dalla recente legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0.
Cosa dice questa legge? Quali i suoi meccanismi truccati? Quali le incombenze per chi voglia presentarsi alle elezioni sfidando gli schieramenti sistemici?
Presentiamo ai lettori un essenziale vademecum.


 
La struttura del nuovo sistema elettorale

Il sistema elettorale con il quale voteremo nel 2018 è diverso da tutti quelli sin qui sperimentati. Semplificando, è un sistema misto con un 36% di maggioritario ed un 64% di proporzionale, ma questi due voti non sono separati (come avveniva con il Mattarellum), né è ammesso il voto disgiunto come avviene nei comuni o in alcune regioni (come si è visto nei giorni scorsi in Sicilia).

I sistemi di Camera e Senato sono pressoché identici. L'unica differenza è nell'attribuzione dei seggi della quota proporzionale. Pur essendoci una stessa soglia del 3% a livello nazionale, al di sotto della quale non si ha diritto alla ripartizione dei seggi, questi verranno attribuiti nazionalmente nel caso della Camera, regionalmente in quello del Senato. Ne consegue che al Senato il sistema risulta assai più sfavorevole per le liste minori, dato che il quoziente regionale è (con l'unica eccezione della Lombardia) sempre superiore al 3%. 

I seggi della parte maggioritaria verranno assegnati nei collegi uninominali, nei quali vige il sistema inglese: chi arriva primo viene eletto indipendentemente dalla percentuale raggiunta. Per essere eletti nei collegi uninominali non è necessario il superamento di alcuna soglia a livello nazionale. I collegi uninominali della Camera saranno 232, al Senato 116. Mediamente i collegi uninominali - che verranno disegnati dal governo entro metà dicembre - avranno una popolazione media di 260mila abitanti alla Camera e di 520mila abitanti al Senato.

I seggi della parte proporzionale - 386 alla Camera e 193 al Senato - verranno invece assegnati in collegi plurinominali, comprendenti al proprio interno un certo numero di collegi uninominali. In ogni collegio plurinominale in cui ci si presenta è necessario presentarsi contestualmente in tutti i collegi uninominali che lo compongono.  L'ampiezza dei collegi plurinominali è variabile. Alla Camera essi eleggeranno da 3 a 8 deputati, al Senato da 2 a 8. La loro consistenza in termini di popolazione andrà dunque da 470mila a un milione250mila abitanti alla Camera, da 620mila a 2 milioni e 500mila al Senato. Al pari di quelli uninominali, i collegi plurinominali verranno disegnati dal governo entro metà dicembre.

Gli altri seggi (12 alla Camera e 6 al Senato) vengono eletti nella circoscrizione estero, sui cui meccanismi qui non entriamo.

Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni (28 alla Camera, 20 al Senato coincidenti con le regioni). Esse comprendono al loro interno uno o (generalmente) più collegi plurinominali. In ogni circoscrizione è necessario presentarsi in almeno i due terzi dei collegi plurinominali, pena l'esclusione dal voto nell'intera circoscrizione.

Sono ammesse le coalizioni. Diverse liste, contrassegnate da diversi simboli, possono coalizzarsi per sostenere lo stesso candidato nei collegi uninominali. Sulla scheda, ogni simbolo, o coalizione di più simboli, avrà sopra il nome del candidato nel collegio uninominale, mentre alla sua destra vi saranno i candidati per il collegio plurinominale. Il voto al simbolo vale sia per l'uninominale che per il plurinominale. E' ammesso anche il voto soltanto al candidato dell'uninominale, ma nel caso di coalizioni - in assenza di un voto contestuale ad un simbolo - il voto per la quota proporzionale viene ripartito tra i vari componenti la coalizione in base ai voti totali ottenuti dalle stesse.

La soglia affinché le coalizioni siano riconosciute tali è del 10% a livello nazionale, a condizione che almeno una delle liste che la compongono abbia superato il 3%. La soglia di coalizione è importante perché solo raggiungendola i componenti della coalizione che abbiano superato il 3% hanno diritto a recuperare proporzionalmente i voti di altre liste della stessa coalizione che abbiano ottenuto tra l'1 ed il 3%. E' questo il trucco delle cosiddette "liste civetta".

TRE ASPETTI PRATICI PER PRESENTARSI ALLE ELEZIONI

Visto per sommi capi il meccanismo elettorale, passiamo adesso a tre aspetti pratici, particolarmente rilevanti allo scopo della presentazione di una lista dei sovranisti democratici e costituzionali:

1. La raccolta delle firme
2. Le candidature
3. Le modalità di presentazione

1. LA RACCOLTA DELLE FIRME

Come noto, chi come noi non ha rappresentanza parlamentare può presentarsi solo raccogliendo un elevato numero di firme. Viceversa, le forze che dispongono di una rappresentanza parlamentare, comprese Ap ed Mdp costituitesi solo nell'ultimo anno, sono esentate dalla raccolta. Dal punto di vista tecnico, è questo il primo e fondamentale sbarramento da superare.

QUANTE FIRME SERVONO

Le firme vanno raccolte solo ed esclusivamente a livello di collegio plurinominale.

Per la Camera - grazie ad un dimezzamento disposto dalle norme transitorie della nuova legge che vale solo per le prossime elezioni - servono da 750 a 1.000 firme per ogni collegio, indipendentemente dall'ampiezza dello stesso. Poiché il numero dei collegi è ancora incerto, non è al momento determinabile il numero di firme complessivo per presentarsi in tutta Italia. Tuttavia, ipotizzando 70 collegi (ma su questo esistono solo indiscrezioni giornalistiche e dunque la prudenza è d'obbligo), ed un margine di sicurezza del 10% rispetto al minimo richiesto, il totale ammonterebbe a 57.750 firme.

Al Senato sono necessarie da 1.500 a 2.000 firme per collegio plurinominale, ma a differenza della Camera il dimezzamento è previsto solo in caso di presentazione in tutte le circoscrizioni regionali. Poiché la legge prevede un meccanismo di definizione dei collegi abbastanza elastico, ma sostanzialmente conforme a quello della Camera, si può ipotizzare un numero di collegi variabile da 35 a 40. Sempre calcolando un margine di sicurezza del 10% rispetto al minimo, arriveremmo così ad un totale nazionale compreso tra 57.750 e 66.000 firme.

Come si vede, considerato nazionalmente, l'impegno per la raccolta delle firme è piuttosto omogeneo tra Camera e Senato. Visto regionalmente le cose potranno invece cambiare radicalmente a seconda del disegno dei collegi. 

I FIRMATARI, LA MODULISTICA, GLI AUTENTICATORI 

Per ogni collegio plurinominale sia della Camera che del Senato possono firmare solo gli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio. Nel caso di più collegi plurinominali nello stesso comune (sarà certamente il caso di Roma, quasi sicuramente di Milano, ma potrebbe avvenire anche a Napoli, Torino, Genova e Palermo), le firme andranno raccolte tenendo conto delle sezioni elettorali di ciascun firmatario.

I moduli per la raccolta delle firme, contenenti il simbolo e la sua descrizione, andranno predisposti centralmente. Poi, in ogni collegio plurinominale, i moduli andranno compilati inserendovi tassativamente l'elenco dei candidati. Onde evitare spiacevoli inconvenienti è sempre opportuno avere l'accettazione di candidatura di tutti i candidati prima di compilare i moduli.

In base alla Legge 21 marzo 1990 n° 53 e successive modificazioni, i soggetti abilitati all'autenticazione delle firme sono i seguenti: 
«i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco». Oltre a questi soggetti la nuova legge abilita alle autenticazioni - limitatamente a queste elezioni - gli avvocati cassazionisti. 

Ognuna di queste figure può effettuare l'autenticazione solo nel territorio di propria competenza. Tuttavia, purché la firma venga raccolta nell'ambito suddetto, l'autenticatore può autenticare anche firme di elettori esterni al territorio di competenza. In generale, però, banali ragioni organizzative consigliano una tale pratica solo quando ne valga davvero la pena (inutile un'eccessiva dispersione di moduli a fronte di poche firme).

Le firme possono essere raccolte sia nelle normali sedi dei soggetti di cui sopra, che in qualsiasi altro luogo esterno ad esse, a condizione che l'autenticatore sia disponibile a farlo. Senza tralasciare le altre figure, l'esperienza ci insegna che conviene puntare sui consiglieri comunali e - ma con la controriforma delle province assai meno - su quelli provinciali. Se si individuano i soggetti giusti - e in genere si trova ancora qualcuno sensibile al diritto democratico alla presentazione elettorale -  si possono ottenere ottimi risultati, magari anche con costi molto contenuti.

2. LE CANDIDATURE

Sia alla Camera che al Senato i candidati sono uno per ogni collegio uninominale, mentre nei collegi plurinominali il loro numero non può essere inferiore alla metà (con arrotondamento all'unità superiore)  dei seggi assegnati al collegio. Ma, attenzione! In ogni caso, il numero dei candidati non può mai essere inferiore a due né superiore a quattro. Unica eccezione i collegi con un solo seggio in palio, dove evidentemente il candidato non può che essere uno soltanto.

Nessun candidato può presentarsi contemporaneamente alla Camera ed al Senato.
Nessun candidato può presentarsi in più di un collegio uninominale.
I candidati nell'uninominale possono però candidarsi anche nei collegi plurinominali fino ad un massimo di cinque.

Nei collegi plurinominali ogni lista è composta da un elenco di candidati presentati in ordine numerico (liste bloccate).

In base a quanto appena detto sulla possibilità delle puricandidature, il numero minimo per presentarsi in entrambe le camere in tutta Italia è pari al numero complessivo dei collegi uninominali, e dunque a 348 candidati in totale.

Col meccanismo della nuova legge, centrale è la scelta dei candidati nell'uninominale, dato che sarà proprio il loro risultato a "trainare" quello della quota proporzionale.

REQUISITI PER LE CANDIDATURE E RAPPRESENTANZA DI GENERE

Possono candidarsi tutti gli elettori che il giorno del voto abbiano compiuto 25 anni se candidati alla Camera, 40 anni se candidati al Senato. L'accettazione della candidatura avviene con la sottoscrizione autenticata di un apposito modulo.

Un punto a cui prestare la massima attenzione è quello della rappresentanza di genere. Tre sono le norme da rispettare, pena l'inammissibilità della lista:

a) Nelle liste dei collegi plurinominali (di Camera e Senato) i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.
b) Nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità più prossima. 
c) Nel complesso delle candidature dei collegi plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità più prossima. 

La percentuale del 60% di cui ai punti b) e c) deve essere rispettata a livello nazionale per quanto riguarda la Camera, a quello regionale per quel che concerne il Senato. 

3. LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli atti da compiere per la presentazione avvengono in due momenti distinti:
a) La presentazione del simbolo e degli altri documenti richiesti presso il Ministero dell'Interno, che deve avvenire tra il 44° ed il 42° giorno antecedente quello del voto.
b) La presentazione delle liste dei candidati nei collegi di Camera e Senato, che deve avvenire tra le ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello del voto. Tale presentazione avviene a livello circoscrizionale, presso la cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale del capoluogo di regione.

All'atto del deposito del simbolo, presso il Ministero dell'Interno, deve essere indicata la denominazione del gruppo politico, deve essere depositato lo statuto (per chi è già registrato in base alla legge n° 149 del 2013), ovvero - in sua mancanza - una dichiarazione, contenente l'indicazione del legale rappresentante, degli organi dirigenti e della loro composizione. Questo adempimento non prevede particolari vincoli formali.

Sempre contestualmente agli atti di cui sopra è necessario indicare il programma elettorale ed il capo della forza politica. Infine, sempre nel medesimo atto, debbono essere indicati - con un unico documento autenticato da un notaio - il rappresentante effettivo e quello supplente incaricati di effettuare la presentazione delle liste nelle diverse circoscrizioni (vedi punto b).


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Queste note non sono certo esaustive. Per ragioni di spazio e di semplicità si è qui preferito restare all'essenziale, dando peraltro per scontata la conoscenza delle regole base di ogni presentazione elettorale. Si è scelto invece di sottolineare gli aspetti peculiari di questa nuova, e pessima, legge elettorale. 
Aspetti che è bene assimilare rapidamente, anche tenendo conto della ristrettezza dei tempi. Da una parte non sarà possibile passare alla fase della composizione delle liste prima della definizione dei collegi, dunque sarà comunque impossibile procedere alla raccolta delle firme prima del 20 dicembre. Dall'altra - se verrà confermato il 4 marzo come data del voto - la raccolta delle firme (tenendo anche conto dei tempi di certificazione elettorale dei comuni) non potrà andare oltre al 25 gennaio. Diverso sarebbe ovviamente il discorso nel caso di uno slittamento in avanti del voto, che consentirebbe tempi di raccolta delle firme ben più larghi.

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